Art. 23

Abrogato

Entrata in vigore

In vigore dal 19 lug 2016
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 26 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 febbraio 2000 CIAMPI D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri TOIA, Ministro per le politiche comunitarie LETTA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato DINI, Ministro degli affari esteri DILIBERTO, Ministro della giustizia AMATO, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica SALVI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale BINDI, Ministro della sanità Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;93#art-23

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Entrata in vigore (Art. 23 ((Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione e della direttiva 2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione), che ne dispone l'abrogazione)).) — Testo vigente | Portale Normativo