Art. 9

Classificazione delle attrezzature a pressione

In vigore dal 19 mar 2016
1. Le attrezzature a pressione di cui all', comma 1, sono classificate per categoria, in base all'allegato II, secondo criteri di pericolo crescente. Ai fini di questa classificazione, i fluidi sono suddivisi in due gruppi, nel modo seguente: a) gruppo 1, che comprende oltre alle sostanze e miscele contenute nelle attrezzature a pressione la cui temperatura massima ammissibile TS è superiore al punto di infiammabilità del fluido, le sostanze e miscele, così come definite all', punti 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008, classificate come pericolose a norma delle seguenti classi di pericolo fisico o per la salute di cui all'allegato I, parti 2 e 3, di tale regolamento: 1) esplosivi instabili, o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5; 2) gas infiammabili, categorie 1 e 2; 3) gas comburenti, categoria 1; 4) liquidi infiammabili, categoria 1 e 2; 5) liquidi infiammabili della categoria 3, quando la temperatura massima ammissibile è superiore al punto di infiammabilità; 6) solidi infiammabili, categorie 1 e 2; 7) sostanze o miscele auto-reattive dei tipi da A a F; 8) liquidi piroforici, categoria 1; 9) solidi piroforici, categoria 1; 10) sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili, categorie 1, 2 e 3; 11) liquidi comburenti, categorie 1, 2 e 3; 12) solidi comburenti, categorie 1, 2 e 3; 13) perossidi organici dei tipi da A a F; 14) tossicità acuta orale, categorie 1 e 2; 15) tossicità acuta per via cutanea, categorie 1 e 2; 16) tossicità acuta per inalazione, categorie 1, 2 e 3; 17) tossicità specifica per organi bersaglio-esposizione singola, categoria 1. b) gruppo 2, che comprende le sostanze e miscele non elencate alla lettera a). 2. Allorchè un recipiente è costituito da vari scomparti, è classificato nella categoria più elevata di ciascuno dei singoli scomparti. Allorchè uno scomparto contiene più fluidi, è classificato in base al fluido che comporta la categoria più elevata.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;93#art-9

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