Art. 9
Classificazione delle attrezzature a pressione
In vigore dal 19 mar 2016
1. Le attrezzature a pressione di cui all', comma 1, sono classificate per categoria, in base all'allegato II, secondo criteri di pericolo crescente. Ai fini di questa classificazione, i fluidi sono suddivisi in due gruppi, nel modo seguente:
a) gruppo 1, che comprende oltre alle sostanze e miscele contenute nelle attrezzature a pressione la cui temperatura massima ammissibile TS è superiore al punto di infiammabilità del fluido, le sostanze e miscele, così come definite all', punti 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008, classificate come pericolose a norma delle seguenti classi di pericolo fisico o per la salute di cui all'allegato I, parti 2 e 3, di tale regolamento:
1) esplosivi instabili, o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5;
2) gas infiammabili, categorie 1 e 2;
3) gas comburenti, categoria 1;
4) liquidi infiammabili, categoria 1 e 2;
5) liquidi infiammabili della categoria 3, quando la temperatura massima ammissibile è superiore al punto di infiammabilità;
6) solidi infiammabili, categorie 1 e 2;
7) sostanze o miscele auto-reattive dei tipi da A a F;
8) liquidi piroforici, categoria 1;
9) solidi piroforici, categoria 1;
10) sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili, categorie 1, 2 e 3;
11) liquidi comburenti, categorie 1, 2 e 3;
12) solidi comburenti, categorie 1, 2 e 3;
13) perossidi organici dei tipi da A a F;
14) tossicità acuta orale, categorie 1 e 2;
15) tossicità acuta per via cutanea, categorie 1 e 2;
16) tossicità acuta per inalazione, categorie 1, 2 e 3;
17) tossicità specifica per organi bersaglio-esposizione singola, categoria 1.
b) gruppo 2, che comprende le sostanze e miscele non elencate alla lettera a).
2. Allorchè un recipiente è costituito da vari scomparti, è classificato nella categoria più elevata di ciascuno dei singoli scomparti. Allorchè uno scomparto contiene più fluidi, è classificato in base al fluido che comporta la categoria più elevata.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;93#art-9