Art. 7

Comitato attrezzature a pressione

In vigore dal 19 mar 2016
(Comitato "attrezzature a pressione"). 1. Il Ministero dello sviluppo economico, ai fini delle iniziative nazionali connesse all'eventuale esercizio da parte della Commissione della delega di cui all'articolo 46 della direttiva 2014/68/UE, cura la motivata comunicazione di cui all'articolo 45, paragrafo 2, della stessa direttiva relativamente alle preoccupazioni insorte a livello nazionale in merito alla sicurezza di attrezzature a pressione ed insiemi che possano richiederne una riclassificazione ai sensi del paragrafo 1 del medesimo articolo 45. 2. Anche ai fini di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico assicura la rappresentanza italiana in seno al Comitato permanente di cui all'articolo 44 della direttiva 2014/68/UE.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 19 luglio 2016.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;93#art-7

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