Art. 4
Libera circolazione
In vigore dal 19 mar 2016
1. Non è possibile vietare, limitare o ostacolare, per rischi dovuti alla pressione, la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio, alle condizioni fissate dal fabbricante, di attrezzature a pressione o di insiemi conformi alle disposizioni del presente decreto. Non è possibile vietare, limitare o ostacolare, per rischi dovuti alla pressione, la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio di attrezzature a pressione o di insiemi conformi alle disposizioni dell', comma 3.
2. Non è possibile vietare, limitare o ostacolare, per rischi dovuti alla pressione la commercializzazione o la messa in servizio, alle condizioni previste dall', di attrezzature a pressione o di insiemi la cui conformità è stata valutata da un ispettorato degli utilizzatori designato da un altro Stato membro in base alle prescrizioni indicate nel medesimo .
3. Ai fini di un'utilizzazione corretta e sicura delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui al comma 1, le informazioni di cui all'allegato I, punti 3.3 e 3.4, sono fornite in lingua italiana o nella lingua ufficiale dello Stato membro dell'Unione in cui l'attrezzatura o l'insieme vengono messi a disposizione sul mercato.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 19 luglio 2016.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;93#art-4