Art. 5

Presunzione di conformità e dichiarazione di conformità UE

In vigore dal 19 mar 2016
1. Le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all', commi 1 e 2,che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di tali norme o parti di esse di cui all'allegato I. 2. I materiali utilizzati per la fabbricazione delle attrezzature a pressione o degli insiemi che sono conformi alle approvazioni europee di materiali i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea a norma dell', paragrafo 4, della direttiva 2014/68/UE, sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza applicabili enunciati nell'allegato I. 3. La dichiarazione di conformità UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I. 4. La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui all'allegato VII, contiene gli elementi specificati nelle pertinenti procedure di valutazione della conformità di cui all'allegato III ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale l'attrezzatura a pressione o l'insieme è immesso o messo a disposizione sul mercato e, le attrezzature a pressione e gli insiemi immessi o messi a disposizione sul mercato italiano, in lingua italiana. 5. Se alle attrezzature a pressione o agli insiemi si applicano più atti dell'Unione che prescrivono una dichiarazione di conformità UE, viene compilata un'unica dichiarazione di conformità UE in rapporto a tutti questi atti dell'Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti dell'Unione, compresi i riferimenti della loro pubblicazione. 6. Con la dichiarazione di conformità UE il fabbricante si assume la responsabilità per la conformità dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme ai requisiti stabiliti dal presente decreto.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 19 luglio 2016.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;93#art-5

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