Titolo VI›Capo I
Art. 49
Modifica dell'articolo 666 del codice penale, in tema di spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza
In vigore dal 15 gen 2000
Modifica dell'articolo 666 del codice penale, in tema
di spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza
1. L'articolo 666 del codice penale è così modificato:
a) nel primo comma le parole "è punito con l'ammenda da lire ventimila a un milione" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni";
b) nel secondo comma le parole "la pena è dell'arresto fino a un mese" sono sostituite dalle seguenti: "si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila";
c) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
"È sempre disposta la cessazione dell'attività svolta in difetto di licenza. Se l'attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell'ipotesi prevista dal secondo comma è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni.
Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell' della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-49