Titolo VI›Capo I
Art. 54
Modifica dell'articolo 688 del codice penale, in tema di ubriachezza
In vigore dal 15 gen 2000
Modifica dell'articolo 688 del codice penale,
in tema di ubriachezza
1. Nel primo comma dell'articolo 688 del codice penale le parole "è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire ventimila a quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire seicentomila".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-54