Titolo VICapo I

Art. 50

Modifica dell'articolo 675 del codice penale, in tema di collocamento pericolo di cose

In vigore dal 15 gen 2000
Modifica dell'articolo 675 del codice penale, in tema di collocamento pericolo di cose 1. Nell'articolo 675 del codice penale le parole "è punito con l'ammenda fino a lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-50

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Modifica dell'articolo 675 del codice penale, in tema di collocamento pericolo di cose (Art. 50 Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205.) — Testo vigente | Portale Normativo