Titolo VI›Capo I
Art. 45
Modifica dell'articolo 654 del codice penale, in tema di grida e manifestazioni sediziose
In vigore dal 15 gen 2000
Modifica dell'articolo 654 del codice penale, in tema
di grida e manifestazioni sediziose
1. Nell'articolo 654 del codice penale le parole "è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a un anno" sono sostituite dalle seguenti: "è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-45