Titolo VI›Capo I
Art. 43
Modifica dell'articolo 498 del codice penale, in tema di usurpazione di titoli e di onori
In vigore dal 15 gen 2000
Modifica dell'articolo 498 del codice penale, in tema
di usurpazione di titoli e di onori
1. L'articolo 498 del codice penale è così modificato:
a) nel primo comma le parole "è punito con la multa da lire duecentomila a due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila";
b) nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione";
c) il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Per le violazioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione con le modalità stabilite dall' e non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall' della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-43