Titolo II

Art. 16

Autorità competenti all'applicazione delle sanzioni amministrative

In vigore dal 15 gen 2000
Autorità competenti all'applicazione delle sanzioni amministrative 1. Le autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative previste dal presente titolo sono, secondo le rispettive attribuzioni, il Ministero dei trasporti e della navigazione, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, le regioni e le province autonome.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-16

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Autorità competenti all'applicazione delle sanzioni amministrative (Art. 16 Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205.) — Testo vigente | Portale Normativo