Titolo II

Art. 12

Disposizioni sull'assunzione della gente di mare e del personale navigante

In vigore dal 28 gen 2000
Disposizioni sull'assunzione della gente di mare e del personale navigante 1. L'articolo 1178 del codice della navigazione è così modificato: a) nel primo comma le parole "con l'ammenda fino a lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire tre milioni"; b) nel secondo comma, le parole "Alla stessa pena" sono sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione". 2. L'articolo 1179 del codice della navigazione è così modificato: a) nel primo comma le parole "con l'ammenda da lire centomila a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni"; b) nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione". 3. L'articolo 1180 del codice della navigazione è così modificato: a) nel primo comma le parole "con l'ammenda da lire sessantamila a duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni"; b) nel secondo comma le parole "La stessa pena" sono sostituite dalle seguenti: "La stessa sanzione".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-12

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Disposizioni sull'assunzione della gente di mare e del personale navigante (Art. 12 Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205.) — Testo vigente | Portale Normativo