Titolo II
Art. 13
Disposizioni sulla proprietà della nave e dell'aeromobile
In vigore dal 15 gen 2000
1. L'articolo 1184 del codice della navigazione è così modificato:
a) nel primo comma le parole "con l'arresto da due a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire cento milioni a lire quattrocento milioni" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire sessanta milioni. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell' della legge 24 novembre 1981, n. 689.";
b) nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-13