Titolo II

Art. 13

Disposizioni sulla proprietà della nave e dell'aeromobile

In vigore dal 15 gen 2000
1. L'articolo 1184 del codice della navigazione è così modificato: a) nel primo comma le parole "con l'arresto da due a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire cento milioni a lire quattrocento milioni" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire sessanta milioni. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell' della legge 24 novembre 1981, n. 689."; b) nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-13

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Disposizioni sulla proprietà della nave e dell'aeromobile (Art. 13 Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205.) — Testo vigente | Portale Normativo