Titolo II

Art. 15

Modifiche all'articolo 5 della legge 29 gennaio 1986, n. 32

In vigore dal 15 gen 2000
1. L' della legge 29 gennaio 1986, n. 32 è così modificato: a) nel primo periodo del primo comma le parole "con l'arresto fino a un anno" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni"; b) nel secondo periodo del primo comma le parole "la pena dell'arresto da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni"; c) nel secondo comma le parole: "Con le stesse pene è punito, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia," sono sostituite dalle seguenti: "Con le stesse sanzioni è punito"; d) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: "Nei casi previsti dai commi precedenti non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell' della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Modifiche all'articolo 5 della legge 29 gennaio 1986, n. 32 (Art. 15 Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205.) — Testo vigente | Portale Normativo