Titolo I›Capo II
Art. 5
Circostanza aggravante di delitti previsti dal codice penale
In vigore dal 15 gen 2000
1. Dopo l'articolo 517 del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 517-bis (Circostanza aggravante). - Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti.
Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-5