Art. 1

Depenalizzazione

In vigore dal 15 gen 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli della Costituzione; Visto l' della legge 25 giugno 1999, n. 205, che delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione, un decreto legislativo per la depenalizzazione dei reati minori e per la riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie indicate negli della medesima legge, nonché per attribuire al giudice di pace la competenza in materia di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, di cui agli della legge 24 novembre 1981, n. 689; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 1999; Udito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previsto dall' della legge di delegazione; Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1999; Sulla proposta del Ministro della giustizia; Emana il seguente decreto legislativo: . Depenalizzazione 1. Sono trasformate in illeciti amministrativi, soggetti alle sanzioni stabilite dagli , le violazioni previste come reato dalle leggi comprese nell'elenco allegato al presente decreto legislativo e da ogni altra disposizione in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande, nonché di tutela della denominazione di origine dei medesimi, fatta eccezione per i reati previsti dal codice penale e dagli della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-1

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Depenalizzazione (Art. 1 Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205.) — Testo vigente | Portale Normativo