Titolo III

Art. 17

Blocco stradale o ferroviario

In vigore dal 15 gen 2000
1. Il primo e il secondo comma dell' del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 sono sostituiti dai seguenti: "Chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ferrata, è punito con la reclusione da uno a sei anni. La stessa pena si applica nei confronti di chi, al fine di ostacolare la libera navigazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una zona portuale o nelle acque di fiumi, canali o laghi, o comunque le ostruisce o le ingombra.". 2. Dopo l' del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 è inserito il seguente: "Art. 1-bis. - Chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone od abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire otto milioni. Se il fatto è commesso da più persone, anche non riunite, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di un somma da lire cinque milioni a lire venti milioni. Nei casi previsti dai commi precedenti non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell' della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-17

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Blocco stradale o ferroviario (Art. 17 Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205.) — Testo vigente | Portale Normativo