Titolo ICapo II

Art. 8

Chiusura dello stabilimento o dell'esercizio per mancanza dei requisiti igienico-sanitari

In vigore dal 15 gen 2000
Chiusura dello stabilimento o dell'esercizio per mancanza dei requisiti igienico-sanitari 1. Gli organi della pubblica amministrazione incaricati della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di produzione, commercio ed igiene degli alimenti e delle bevande dispongono la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio nei casi di insussistenza dei requisiti igienico-sanitari necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione sanitaria. 2. Il provvedimento è immediatamente revocato se la situazione viene regolarizzata. 3. Restano ferme le disposizioni previste dall' del presente decreto, dall'articolo 517-bis del codice penale, dall'articolo 12-bis e dal primo comma dell' della legge 30 aprile 1962, n. 283.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-8

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Chiusura dello stabilimento o dell'esercizio per mancanza dei requisiti igienico-sanitari (Art. 8 Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205.) — Testo vigente | Portale Normativo