Art. 16 · Autorità competenti all'applicazione delle sanzioni amministrative
Titolo II

Art. 16

16 / 105

Autorità competenti all'applicazione delle sanzioni amministrative

In vigore dal 15 gen 2000
Autorità competenti all'applicazione delle sanzioni amministrative 1. Le autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative previste dal presente titolo sono, secondo le rispettive attribuzioni, il Ministero dei trasporti e della navigazione, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, le regioni e le province autonome.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-16