Titolo II
Art. 16
16 / 105Autorità competenti all'applicazione delle sanzioni amministrative
In vigore dal 15 gen 2000
Autorità competenti all'applicazione
delle sanzioni amministrative
1. Le autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative previste dal presente titolo sono, secondo le rispettive attribuzioni, il Ministero dei trasporti e della navigazione, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, le regioni e le province autonome.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-16