Titolo VI›Capo I
Art. 47
Modifica dell'articolo 663-bis del codice penale, in tema di divulgazione di stampa clandestina
In vigore dal 15 gen 2000
Modifica dell'articolo 663-bis del codice penale, in tema
di divulgazione di stampa clandestina
1. L'articolo 663-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 663-bis (Divulgazione di stampa clandestina). - Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza l'osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila.
Per le violazioni di cui al presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall' della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-47