Titolo VICapo I

Art. 51

Modifica dell'articolo 676 del codice penale, in tema di rovina di edifici o di altre costruzioni

In vigore dal 15 gen 2000
Modifica dell'articolo 676 del codice penale, in tema di rovina di edifici o di altre costruzioni 1. Nel primo comma dell'articolo 676 del codice penale le parole "è punito con l'ammenda non inferiore a lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-51

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Modifica dell'articolo 676 del codice penale, in tema di rovina di edifici o di altre costruzioni (Art. 51 Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205.) — Testo vigente | Portale Normativo