Titolo VI›Capo I
Art. 51
51 / 105Modifica dell'articolo 676 del codice penale, in tema di rovina di edifici o di altre costruzioni
In vigore dal 15 gen 2000
Modifica dell'articolo 676 del codice penale, in tema
di rovina di edifici o di altre costruzioni
1. Nel primo comma dell'articolo 676 del codice penale le parole "è punito con l'ammenda non inferiore a lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-51