Titolo VICapo I

Art. 56

Modifica dell'articolo 705 del codice penale, in tema di commercio non autorizzato di cose preziose

In vigore dal 15 gen 2000
Modifica dell'articolo 705 del codice penale, in tema di commercio non autorizzato di cose preziose 1. L'articolo 705 del codice penale è così modificato: a) nel primo comma le parole "è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni"; b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 686.".
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-56

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