Titolo VI›Capo I
Art. 53
Modifica dell'articolo 686 del codice penale, in tema di fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe
In vigore dal 15 gen 2000
Modifica dell'articolo 686 del codice penale, in tema
di fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe
1. L'articolo 686 del codice penale è così modificato:
a) nel primo comma le parole "è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire centomila a un milione" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a lire quattro milioni ottocentomila";
b) nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono sostituite dalle parole "Alla stessa sanzione";
c) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
"È sempre disposta la cessazione dell'attività illecitamente esercitata. Se l'attività è svolta in uno stabilimento o in un esercizio per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni è disposta altresì la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio per un periodo non superiore a sette giorni.
Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell' della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-53