Titolo VICapo I

Art. 44

Modifica dell'articolo 527 del codice penale, in tema di atti osceni

In vigore dal 15 gen 2000
Modifica dell'articolo 527 del codice penale, in tema di atti osceni 1. Nel secondo comma dell'articolo 527 del codice penale le parole "la pena è della multa da lire sessantamila a seicentomila" sono sostituite dalle seguenti: "si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-44

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Modifica dell'articolo 527 del codice penale, in tema di atti osceni (Art. 44 Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205.) — Testo vigente | Portale Normativo