Titolo VI›Capo I
Art. 44
44 / 105Modifica dell'articolo 527 del codice penale, in tema di atti osceni
In vigore dal 15 gen 2000
Modifica dell'articolo 527 del codice penale,
in tema di atti osceni
1. Nel secondo comma dell'articolo 527 del codice penale le parole "la pena è della multa da lire sessantamila a seicentomila" sono sostituite dalle seguenti: "si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-44