Titolo VI›Capo I
Art. 50
50 / 105Modifica dell'articolo 675 del codice penale, in tema di collocamento pericolo di cose
In vigore dal 15 gen 2000
Modifica dell'articolo 675 del codice penale, in tema
di collocamento pericolo di cose
1. Nell'articolo 675 del codice penale le parole "è punito con l'ammenda fino a lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-50