Art. 22

Cancellazione dall'elenco generale: coordinamento con il decreto legislativo n. 319 del 1998

In vigore dal 19 ott 1999
Cancellazione dall'elenco generale: coordinamento con il decreto legislativo n. 319 del 1998 1. Il comma 1 dell'articolo 111 t.u. è sostituito dal seguente: " 1. Il Ministro del tesoro, su proposta dell'UIC, dispone la cancellazione dall'elenco generale: a) per il mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo 106, comma 2; b) qualora venga meno una delle condizioni indicate nell'articolo 106, comma 3, lettere a), b) e c); c) qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo.". 2. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 111 t.u. è soppresso.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;342#art-22

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