Art. 26

Regole generali in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali

In vigore dal 19 ott 1999
Regole generali in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali 1. Nell'articolo 127 t.u., dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: " 3. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono assunte su proposta della Banca d'Italia; la proposta è formulata sentito l'UIC per i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti solo nell'elenco generale previsto dall'art. 106.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;342#art-26

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Regole generali in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali (Art. 26 Modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.) — Testo vigente | Portale Normativo