Art. 23

Pubblicità delle condizioni contrattuali

In vigore dal 19 ott 1999
1. Nella lettera a) del comma 3 dell'articolo 116 t.u. le parole: ", sentite la Banca d'Italia e la Consob" sono soppresse.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;342#art-23

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Pubblicità delle condizioni contrattuali (Art. 23 Modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.) — Testo vigente | Portale Normativo