Art. 19

Restituzioni e riparti

In vigore dal 19 ott 1999
1. Il comma 1 dell'articolo 91 t.u. è sostituito dal seguente: " 1. I commissari procedono alle restituzioni dei beni nonché degli strumenti finanziari relativi ai servizi di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e, secondo l'ordine stabilito dall'articolo 111 della legge fallimentare, alla ripartizione dell'attivo liquidato. Le indennità e i rimborsi spettanti agli organi della procedura di amministrazione straordinaria e ai commissari della gestione provvisoria che abbiano preceduto la liquidazione coatta amministrativa sono equiparate alle spese indicate nell'articolo 111, comma primo, numero 1), della legge fallimentare.". 2. Nel comma 2 dell'articolo 91 t.u. le parole: "d.lgs. di recepimento della direttiva 93/22/CEE" sono sostituite dalle parole: "decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".
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