Art. 20

Elenco generale: coordinamento con il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319

In vigore dal 19 ott 1999
Elenco generale: coordinamento con il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319 1. Nel comma 1 dell'art. 106 t.u. le parole: "dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'UIC" sono sostituite dalle parole: "dall'UIC". 2. Il comma 5 dell'art. 106 t.u. è sostituito dal seguente: " 5. L'UIC indica le modalità di iscrizione nell'elenco e dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB". 3. Il comma 6 dell'art. 106 t.u. è sostituito dal seguente: " 6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco, l'UIC può chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di altre autorità.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;342#art-20

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Elenco generale: coordinamento con il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319 (Art. 20 Modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.) — Testo vigente | Portale Normativo