Art. 20
20 / 38Elenco generale: coordinamento con il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319
In vigore dal 19 ott 1999
Elenco generale: coordinamento
con il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319
1. Nel comma 1 dell'art. 106 t.u. le parole: "dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'UIC" sono sostituite dalle parole: "dall'UIC".
2. Il comma 5 dell'art. 106 t.u. è sostituito dal seguente:
" 5. L'UIC indica le modalità di iscrizione nell'elenco e dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB".
3. Il comma 6 dell'art. 106 t.u. è sostituito dal seguente:
" 6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco, l'UIC può chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di altre autorità.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;342#art-20