Art. 24

Comunicazioni periodiche alla clientela

In vigore dal 19 ott 1999
1. Nel comma 3 dell'articolo 119 t.u. dopo le parole: "gli estratti conto" sono inserite le parole: "e le altre comunicazioni periodiche alla clientela". 2. Il comma 4 dell'articolo 119 t.u. è sostituito dal seguente: " 4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;342#art-24

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Comunicazioni periodiche alla clientela (Art. 24 Modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.) — Testo vigente | Portale Normativo