Art. 21

Elenco speciale

In vigore dal 19 ott 1999
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 107 t.u. è aggiunto il seguente: " 7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le disposizioni dell'articolo 47.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;342#art-21

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Elenco speciale (Art. 21 Modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.) — Testo vigente | Portale Normativo