Art. 18

Liquidazione dell'attivo: coordinamento con la modifica dell'articolo 58 t.u.

In vigore dal 19 ott 1999
Liquidazione dell'attivo: coordinamento con la modifica dell'articolo 58 t.u. 1. Nel comma 2 dell'articolo 90 t.u., dopo le parole: "non sia una banca" sono aggiunte le parole: "o uno degli altri soggetti previsti dal comma 7 del medesimo articolo".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;342#art-18

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Liquidazione dell'attivo: coordinamento con la modifica dell'articolo 58 t.u. (Art. 18 Modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.) — Testo vigente | Portale Normativo