Art. 18
18 / 38Liquidazione dell'attivo: coordinamento con la modifica dell'articolo 58 t.u.
In vigore dal 19 ott 1999
Liquidazione dell'attivo:
coordinamento con la modifica dell'articolo 58 t.u.
1. Nel comma 2 dell'articolo 90 t.u., dopo le parole: "non sia una banca" sono aggiunte le parole: "o uno degli altri soggetti previsti dal comma 7 del medesimo articolo".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;342#art-18