Art. 14

Vigilanza ispettiva

In vigore dal 19 ott 1999
1. Il comma 3 dell'articolo 68 t.u. è sostituito dal seguente: " 3. La Banca d'Italia, su richiesta delle autorità competenti di altri Stati comunitari o extracomunitari, può effettuare ispezioni presso le società con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità richiedenti. La Banca d'Italia può consentire che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore o da un esperto.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;342#art-14

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