Art. 10

Credito su pegno

In vigore dal 19 ott 1999
1. L'articolo 48 t.u. è sostituito dal seguente: "Art. 48 (Credito su pegno). - 1. Le banche possono intraprendere l'esercizio del credito su pegno di cose mobili disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745, e dal regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, dotandosi delle necessarie strutture e dandone comunicazione alla Banca d'Italia.". 2. La disposizione del comma 1 non si applica alle banche che, all'atto della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono già abilitate all'esercizio dell'attività di credito su pegno.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;342#art-10

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