Art. 6
Credito fondiario: estinzione anticipata
In vigore dal 19 ott 1999
1. Il comma 1 dell'articolo 40 t.u. è sostituito dal seguente:
" 1. I debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso onnicomprensivo per l'estinzione contrattualmente stabilito. I contratti indicano le modalità di calcolo del compenso, secondo i criteri stabiliti dal CICR al solo fine di garantire la trasparenza delle condizioni.".
2. La disposizione del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 40 t.u., come modificato dal presente decreto, non si applica ai contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del medesimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;342#art-6