Art. 2

Raccolta del risparmio da parte di società cooperative

In vigore dal 19 ott 1999
1. Dopo la lettera c) del comma 4 dell' t.u. è inserita la seguente: "cbis) alle società cooperative per la raccolta effettuata mediante l'emissione di obbligazioni,". 2. Dopo la lettera f) del comma 4 dell' t.u. è aggiunta la seguente: " g) alle società per la cartolarizzazione dei crediti previste dalla legge 30 aprile 1999, n. 130, per la raccolta effettuata ai sensi della medesima legge.". 3. Nel primo periodo del comma 4 bis dell' t.u. dopo le parole: "nelle lettere" sono inserite le parole: "cbis),". 4. Nel comma 5 dell' t.u. dopo le parole: "lettere c)," sono inserite le parole: "cbis),".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;342#art-2

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