Art. 12

Cessione di rapporti giuridici

In vigore dal 19 ott 1999
1. La rubrica dell'articolo 58 t.u. è sostituita dalla seguente: "Cessione di rapporti giuridici". 2. Il comma 3 dell'articolo 58 t.u. è sostituito dal seguente: " 3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti". 3. Dopo il comma 6 dell'articolo 58 t.u. è aggiunto il seguente: " 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'articolo 65 e in favore degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;342#art-12

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