Art. 26 · Regole generali in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali

Art. 26

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Regole generali in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali

In vigore dal 19 ott 1999
Regole generali in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali 1. Nell'articolo 127 t.u., dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: " 3. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono assunte su proposta della Banca d'Italia; la proposta è formulata sentito l'UIC per i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti solo nell'elenco generale previsto dall'art. 106.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;342#art-26