Art. 22
22 / 38Cancellazione dall'elenco generale: coordinamento con il decreto legislativo n. 319 del 1998
In vigore dal 19 ott 1999
Cancellazione dall'elenco generale:
coordinamento con il decreto legislativo n. 319 del 1998
1. Il comma 1 dell'articolo 111 t.u. è sostituito dal seguente:
" 1. Il Ministro del tesoro, su proposta dell'UIC, dispone la cancellazione dall'elenco generale:
a) per il mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo 106, comma 2;
b) qualora venga meno una delle condizioni indicate nell'articolo 106, comma 3, lettere a), b) e c);
c) qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo.".
2. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 111 t.u. è soppresso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;342#art-22