Art. 8
Circoscrizioni provinciali
In vigore dal 13 feb 1997
1. Nella materia di cui all', numero 1-bis), dello statuto speciale è ricompresa la revisione delle circoscrizioni provinciali, l'istituzione di nuove province e la loro soppressione, su iniziativa dei comuni, sentite le popolazioni interessate. Resta ferma la facoltà dello Stato di non istituire propri uffici decentrati nelle nuove province e di mantenerli nelle province soppresse.
2. L'eventuale istituzione da parte della regione di aree metropolitane comporta la revisione delle circoscrizioni provinciali interessate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-01-02;9#art-8