Art. 7
Funzioni amministrative in materia elettorale
In vigore dal 13 feb 1997
1. La regione disciplina il procedimento di elezione negli enti locali, esercitandone tutte le funzioni, compresa la fissazione e l'indizione dei comizi elettorali.
2. Gli uffici periferici dello Stato assicurano la collaborazione, se richiesta, alla gestione dell'attività elettorale.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-01-02;9#art-7