Art. 5

Rapporti tra Stato e regione

In vigore dal 13 feb 1997
1. Lo Stato e la regione si informano reciprocamente nell'esercizio delle funzioni relative agli enti locali. Essi possono, altresì, in ogni momento e con forme semplificate, richiedere notizie ed informazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-01-02;9#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo