Art. 4
Funzioni amministrative riservate allo Stato
In vigore dal 13 feb 1997
1. Restano di competenza degli organi dello Stato le funzioni in materia di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, di lotta alla criminalità organizzata, nonché quelle in materia di protezione civile esercitate nell'interesse nazionale.
2. Resta altresì di competenza degli organi dello Stato il controllo sui servizi dello stato civile, anagrafe, leva militare, servizio elettorale, nonché servizi di statistica limitatamente alle funzioni proprie dell'Istituto nazionale di statistica.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-01-02;9#art-4