Art. 3

Trasferimento di funzioni amministrative

In vigore dal 13 feb 1997
1. Salvo quanto disposto dall' sono trasferite all'amministrazione regionale, ai sensi dell' dello statuto speciale, tutte le attribuzioni amministrative concernenti gli enti locali precedentemente esercitate da organi centrali o periferici dello Stato comprese quelle di intervento sostitutivo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-01-02;9#art-3

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