Art. 9
Ordinamento della finanza locale
In vigore dal 13 feb 1997
1. Spetta alla regione disciplinare la finanza locale, l'ordinamento finanziario e contabile, l'amministrazione del patrimonio e i contratti degli enti locali.
2. La regione finanzia gli enti locali con oneri a carico del proprio bilancio, salvo il disposto di cui al comma 3.
3. Lo Stato assicura ai comuni, alle province e agli altri enti locali della regione il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale ad essi delegate o attribuite, nella misura determinata dalla normativa statale.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-01-02;9#art-9